Art. 1.
(Introduzione del titolo II-bis della sezione I della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. Nella parte terza, sezione I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il titolo II è aggiunto il seguente:

«TITOLO II-bis

PROTEZIONE DEL SUOLO

Capo I
PRINCÌPI GENERALI E COMPETENZE

      Art. 72-bis. - (Finalità). - 1. Il suolo, insieme all'acqua ed all'aria, rappresenta un elemento essenziale per la vita.
      2. Le disposizioni del presente titolo hanno la finalità di conseguire un miglioramento delle azioni di protezione del suolo, di preservazione e di conservazione delle sue qualità e di ripristino delle sue funzioni, definendo le politiche di tutela e perseguendo i seguenti obiettivi:

          a) prevenire e ridurre il degrado del suolo;

          b) migliorare la gestione del suolo in contrasto alle principali minacce in atto;

          c) perseguire gli usi del suolo maggiormente sostenibili e durevoli;

          d) mantenere e consolidare la naturale capacità del suolo di svolgere una azione di filtro nei confronti degli inquinanti;

          e) mantenere la capacità del suolo di sostenere un'ampia varietà di organismi animali e vegetali.

 

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      3. Il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 è perseguito attraverso i seguenti strumenti:

          a) individuazione delle principali minacce che incombono sulla risorsa suolo;

          b) individuazione delle aree attualmente o potenzialmente soggette a degrado del suolo;

          c) individuazione di piani d'azione specifici per ogni tipo di minaccia;

          d) predisposizione di misure di prevenzione e di riduzione del degrado del suolo;

          e) predisposizione di misure tese alla conservazione della capacità del suolo di svolgere una azione di filtro nei confronti degli inquinanti.

      4. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente titolo nel rispetto delle disposizioni in esso contenute. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente titolo in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

      Art. 72-ter. - (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

          a) suolo: strato superiore della crosta terrestre, formato da particelle minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Il suolo è una risorsa soggetta a rapido degrado e a processi di formazione estremamente lenti. Le sue funzioni sono: la produzione di alimenti e di altre biomasse; il magazzinaggio e la trasformazione di minerali, materia organica, acqua, energia e sostanze chimiche; il filtraggio delle acque. Il suolo rappresenta la piattaforma dell'attività umana, oltre a costituire l'habitat di numerosi organismi e ad essere fonte di materie prime;

          b) erosione: fenomeno naturale dovuto alla rimozione di particelle di suolo ad opera di acqua e vento che, in seguito ad alcune attività antropiche, può considerevolmente

 

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incrementarsi, fino a produrre effetti di degradazione irreversibili;

          c) compattazione: fenomeno che è causato da eccessive pressioni meccaniche, conseguenti all'utilizzo di macchinari pesanti o al pascolamento. In seguito alla compattazione, il suolo perde la naturale densità, struttura e porosità, diminuendo la sua permeabilità. Quando raggiunge gli orizzonti profondi del suolo, la compattazione diviene irreversibile;

          d) contaminazione: immissione nel suolo di sostanze tossiche che possono pregiudicarne le principali funzioni. La contaminazione è locale quando è generata da immissioni puntuali; è diffusa quando coinvolge vaste superfici;

          e) impermeabilizzazione: azione antropica che ha come conseguenza la copertura permanente del suolo, tramite la costruzione di infrastrutture ed edifici, che impedisce al suolo di svolgere la propria azione di assorbimento e filtraggio delle acque;

          f) salinizzazione: accumulo nel suolo di sali solubili in seguito ad eventi naturali o all'azione dell'uomo;

          g) desertificazione: degrado del suolo in aree caratterizzate da clima arido, semi-arido o sub-umido secco, in conseguenza della concomitante azione di più fattori.

      Art. 72-quater. - (Competenze). - 1. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente titolo sono stabilite negli allegati da 11-bis a 11-quinquies annessi al presente decreto. Le prescrizioni dei suddetti allegati possono essere modificate con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti per materia, anche al fine di assicurarne la conformità alla normativa adottata dall'Unione europea in materia di protezione del suolo.
      2. In relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti

 

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inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, esercita i poteri sostitutivi in conformità all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, fermi restando i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità. Gli oneri economici connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi sono posti a carico dell'ente inadempiente.
      3. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato e sulla qualità del suolo e trasmettono all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e all'Osservatorio nazionale pedologico di cui all'articolo 72-quinquies i dati conoscitivi e le informazioni relativi all'attuazione delle disposizioni del presente titolo. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora a livello nazionale le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri e agli organismi nazionali e regionali interessati.
      4. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

      Art. 72-quinquies. - (Osservatorio nazionale pedologico). - 1. L'Osservatorio nazionale pedologico svolge funzioni di studio, consulenza e proposta di soluzioni operative nell'ambito di un sistema di servizio pedologico, distribuito tra lo Stato e le regioni, per preservare, recuperare e accrescere la produttività quantitativa e qualitativa dei suoli suscettibili di produzioni agrarie e forestali.
      2. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge altresì funzioni di coordinamento tra gli organismi europei, tra cui, in particolare, l'Ufficio europeo del suolo, gli enti e gli istituti di ricerca nazionali, le università e gli organismi regionali, nonché funzioni di collegamento tra il settore

 

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ambientale e quello produttivo agro-silvo-pastorale.

      Art. 72-sexies. - (Servizio dei suoli regionale). - 1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, istituiscono il servizio dei suoli regionale.
      2. Il servizio dei suoli regionale ha competenza per:

          a) il rilevamento dei suoli regionali secondo le diverse scale cartografiche di riferimento e la redazione delle carte dei suoli;

          b) l'elaborazione di cartografie derivate dalle carte dei suoli e di dati pedologici in genere;

          c) la standardizzazione della metodologia di descrizione dei suoli e di elaborazione delle carte dei suoli;

          d) l'elaborazione di documenti di riferimento sotto forma di norme tecniche e metodologiche;

          e) l'adattamento delle metodologie agli scopi specifici dei progetti pedologici regionali;

          f) il controllo e il collaudo di rilevamenti pedologici prodotti da personale esterno e la verifica delle metodologie e degli standard adottati;

          g) il coordinamento o la realizzazione del monitoraggio dei suoli regionali;

          h) la gestione e l'aggiornamento della banca dati pedologica regionale;

          i) il supporto tecnico-scientifico agli organismi regionali in merito alle tematiche relative al suolo;

          l) la diffusione e la pubblicazione dei dati pedologici.

      3. Il servizio dei suoli regionale può altresì promuovere la realizzazione di progetti interdisciplinari e interregionali.

      Art. 72-septies. - (Reti di dati sui suoli). - 1. Le cartografie sui suoli, le cartografie derivate da dati pedologici e i dati sui

 

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suoli in genere, rilevati e prodotti mediante finanziamenti pubblici, devono essere messi a disposizione di tutti gli organismi competenti e dei cittadini.
      2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, individua gli enti e gli organismi preposti alla gestione e all'aggiornamento dei dati pedologici a livello nazionale nonché le modalità di interscambio tra i dati rilevati a livello locale e quelli contenuti nella banca dati dei suoli nazionale.
      3. Le regioni, tramite i servizi dei suoli di cui all'articolo 72-sexies, individuano le modalità più opportune per divulgare i dati pedologici, rilevati o derivati, contenuti nelle banche dati regionali.

Capo II
MISURE DI TUTELA

      Art. 72-octies. - (Aree a rischio di erosione). - 1. Le aree a rischio di erosione sono individuate secondo i criteri di cui all'allegato 11-bis, parte A, annesso al presente decreto.
      2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, le regioni provvedono all'individuazione delle aree a rischio di erosione, in conformità a quanto disposto dal comma 1.
      3. Ogni quattro anni le regioni aggiornano l'elenco delle aree a rischio di erosione di cui al comma 2 per tenere conto di eventuali cambiamenti o di fattori non previsti al momento della precedente individuazione.
      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, per le zone individuate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure stabilite all'allegato 11-bis, parte B, annesso al presente decreto, definiscono programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento

 

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dei suoli soggetti o potenzialmente soggetti a fenomeni erosivi.
      5. I programmi di azione definiti ai sensi del comma 4 devono essere attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione.

      Art. 72-novies. - (Mantenimento ed incremento della sostanza organica). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, le regioni realizzano opportune cartografie per individuare le aree nelle quali è minore il tenore in materia organica nei suoli e quelle nelle quali maggiore è stata la diminuzione di materia organica in seguito alle attività dell'uomo.
      2. Le regioni, compatibilmente con gli usi attuali del suolo e con le finalità e gli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, individuano i quantitativi di materia organica che possono essere stoccati nei suoli regionali, al fine di conseguire effetti positivi per la fissazione del carbonio e per la diminuzione dell'anidride carbonica atmosferica.
      3. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, individuano le azioni da porre in essere per le finalità di cui al presente articolo, secondo le indicazioni di cui all'allegato 11-ter annesso al presente decreto.
      4. L'Osservatorio nazionale pedologico, in collaborazione con i servizi dei suoli regionali, individua le metodologie da porre in essere al fine di monitorare periodicamente il quantitativo di materia organica nei suoli nazionali.

      Art. 72-decies. - (Monitoraggio e interventi contro la contaminazione). - 1. Sono attribuite all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) la competenza e la responsabilità del coordinamento dell'attività di identificazione dei siti contaminati.

 

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      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le agenzie regionali e per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA), provvedono al monitoraggio periodico dei suoli soggetti al rischio di contaminazione locale, in quanto posti in prossimità di fonti puntuali di contaminazione.
      3. I suoli colpiti da contaminazione locale sono gradualmente bonificati con il coordinamento o l'intervento diretto degli uffici pedologici regionali, in collaborazione con gli uffici della competente Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA), provvedono al monitoraggio periodico dei suoli per individuare le aree soggette a contaminazione diffusa in seguito ad attività antropiche. Tali azioni di monitoraggio sono volte anche a distinguere contaminazioni dovute alla diretta azione dell'uomo da elevate concentrazioni di sostanze tossiche da attribuire a cause naturali.
      5. Le zone con presenza di suoli contaminati sono definite tramite l'utilizzo di un'apposita cartografia tematica e, entro tre anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, sono sottoposte a specifiche azioni, differenziate a seconda del tipo di inquinamento riscontrato.
      6. I dati rilevati sono pubblicati annualmente nelle relazioni sullo stato dell'ambiente prodotte dalle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA) e sono trasmessi entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio nazionale pedologico e all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
      7. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), in coordinamento con le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA), programma periodiche campagne di misurazione delle sostanze inquinanti riscontrate nei suoli contaminati.
 

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Nei siti dove vi sono evidenze di rischio per la salute umana sono previsti interventi di bonifica per assicurare la decontaminazione dei suoli entro:

          a) cinque anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, per almeno il 10 per cento dei siti;

          b) quindici anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, per almeno il 60 per cento dei siti;

          c) venticinque anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, per la totalità dei siti.

      8. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) pubblica periodicamente un "Rapporto sullo stato di contaminazione dei suoli" che include la storia di ciascun sito individuato, i livelli di inquinamento riscontrati, i rischi per la salute in atto e le attività in corso di svolgimento per ridurre i livelli di contaminazione.

      Art. 72-undecies. - (Impermeabilizzazione e capacità d'uso dei suoli). - 1. La capacità d'uso dei suoli è lo strumento per l'individuazione dei siti sui quali progettare e realizzare opere infrastrutturali o edificazioni di qualsiasi genere.
      2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nella progettazione delle opere infrastrutturali, nell'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica e nelle modifiche o aggiornamenti degli stessi tengono conto della capacità d'uso dei suoli al fine di ridurre al minimo l'impermeabilizzazione dei terreni classificati tra i suoli migliori dal punto di vista delle qualità produttive.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA) e utilizzando le migliori tecnologie disponibili, provvedono al costante monitoraggio dell'incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli.

 

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      4. I dati rilevati ai sensi del comma 3 sono pubblicati annualmente nelle relazioni sullo stato dell'ambiente prodotte dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA) e sono trasmessi entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio nazionale pedologico e all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

      Art. 72-duodecies. - (Aree a rischio di compattazione). - 1. Le aree a rischio di compattazione sono individuate secondo i criteri di cui all'allegato 11-quater, parte A, annesso al presente decreto.
      2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, le regioni provvedono all'individuazione delle aree a rischio di compattazione in conformità a quanto disposto dal comma 1.
      3. Le regioni provvedono, almeno ogni quadriennio, alla revisione della individuazione delle aree a rischio, per tener conto di eventuali cambiamenti o di fattori non previsti al momento della precedente individuazione.
      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, per le zone individuate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure stabilite dall'allegato 11-quater, parte B, annesso al presente decreto, definiscono programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento dei suoli soggetti o potenzialmente soggetti a fenomeni di compattazione.
      5. I programmi d'azione definiti ai sensi del comma 4 devono essere attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione.

      Art. 72-terdecies. - (Biodiversità e suoli). - 1. Le regioni, tramite i propri servizi dei suoli, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le università e avvalendosi della collaborazione degli altri organismi ed enti competenti in materia:

          a) predispongono progetti finalizzati a esaminare e studiare l'attività biologica

 

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all'interno dei suoli e le dinamiche che la regolano;

          b) rilevano i dati di confronto tra i vari utilizzi dei suoli agrari, forestali e pastorali, valutando il tipo e l'attività biologica presenti;

          c) utilizzano i dati rilevati ai sensi della lettera b) per fornire puntuali indicazioni agli operatori del settore finalizzate alla salvaguardia della biodiversità presente nei suoli regionali.

      Art. 72-quaterdecies. - (Aree a rischio di salinizzazione). - 1. Le aree a rischio di salinizzazione sono individuate secondo i criteri di cui all'allegato 11-quinquies, parte A, annesso al presente decreto.
      2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, le regioni provvedono all'individuazione delle aree a rischio di salinizzazione in conformità a quanto disposto dal comma 1.
      3. Le regioni provvedono almeno ogni quadriennio alla revisione della individuazione delle aree a rischio sulla base di eventuali cambiamenti o di fattori non previsti al momento della precedente individuazione.
      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, per le zone individuate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure stabilite dall'allegato 11-quinquies, parte B, annesso al presente decreto, definiscono programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento dei suoli soggetti o potenzialmente soggetti a fenomeni di salinizzazione.
      5. I programmi d'azione definiti ai sensi del comma 4 devono essere attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione.

      Art. 72-quinquiesdecies. - (Inondazioni e smottamenti). - 1. Le regioni, di intesa con le province e con i comuni interessati e con l'ausilio dei servizi dei suoli regionali e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), individuano su cartografia

 

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le aree soggette a rischio di inondazioni e di smottamenti e predispongono una banca dati regionale che contiene le informazioni utili sui tempi di ritorno delle inondazioni e sui rischi derivanti dagli smottamenti.
      2. Le regioni, tramite i servizi dei suoli regionali, valutano le modificazioni indotte da inondazioni e da smottamenti sui suoli e sulla loro produttività agro-silvo-pastorale.

      Art. 72-sexiesdecies. - (Formazione e informazione). - 1. Le regioni, in collaborazione con le province e in conformità alle disposizioni del presente titolo, individuano appositi interventi di formazione e di informazione sui programmi d'azione adottati ai sensi del medesimo titolo e sulle minacce che incombono sui suoli, con l'obiettivo di:

          a) portare a conoscenza delle aziende situate nelle aree a rischio la normativa vigente in materia, mediante adeguate azioni di carattere divulgativo;

          b) formare il personale delle aziende di cui alla lettera a) sulle pratiche agro-silvo-pastorali idonee a limitare od impedire il degrado del suolo;

          c) mettere a punto un sistema permanente di consulenza pedologica rivolto alle aziende di cui alla lettera a);

          d) promuovere una graduale presa di coscienza da parte dei cittadini e delle aziende di cui alla lettera a) rispetto alla tematica del degrado del suolo.

      Art. 72-septiesdecies. - (Tutela del suolo nelle zone protette). - 1. All'interno delle zone di protezione speciale (ZPS), come definite dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e successive modificazioni, dei siti di interesse comunitario (SIC) e delle zone speciali di conservazione (ZSC), come definiti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le diverse tipologie di suoli e ne promuovono la gestione

 

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conservativa in quanto habitat di specie animali e vegetali.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in collaborazione tra loro, promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi indicati al comma 1.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano particolari tipologie di suolo che devono essere inderogabilmente preservate per il loro particolare interesse ambientale, per il significato stratigrafico e paleopedologico che rivestono o per il loro valore storico, naturalistico e faunistico.

Capo III
CONTROLLI E ULTERIORI MISURE DI SALVAGUARDIA

      Art. 72-duodevicies. - (Criteri e procedure di controllo). - 1. Le regioni, sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a loro disposizione riguardanti lo stato dei suoli, pianificano, organizzano ed effettuano controlli direttamente nelle aziende comprese nelle aree a rischio per verificare la puntuale applicazione dei piani d'azione predisposti ai sensi del presente titolo.
      2. La frequenza dei controlli di cui al comma 1 deve garantire l'acquisizione di dati sufficienti ad evidenziare la tendenza a ridurre gli impatti del degrado e a valutare l'eventuale individuazione di nuove aree a rischio nonché l'efficacia dei piani d'azione posti in essere.
      3. Le regioni trasmettono all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), anche per le zone non individuate come aree a rischio, i dati conoscitivi sul monitoraggio dei suoli, su eventuali rischi di degrado o sul degrado in atto.

      Art. 72-undevicies. - (Ulteriori prescrizioni). - 1. Le regioni, anche sulla base delle indicazioni ricevute dalle autorità di bacino distrettuali, possono prevedere ulteriori misure di salvaguardia del suolo, in

 

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aggiunta a quelle previste dal presente titolo.
      2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente titolo in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione».